La persona singola garantisce un ambiente stabile ed armonioso per il bambino… straniero
DOI:
https://doi.org/10.6092/issn.2420-8175/22014Parole chiave:
Corte costituzionale, adozione internazionale, famiglia monoparentale, interesse del minore, solidarietàAbstract
Il contributo esamina la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 33/2025 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 bis c. 1 l. 184/83 nella parte in cui impedisce al singolo di accedere all’adozione internazionale. A ben vedere, il sistema legale italiano prevede la capacità del singolo di adottare, seppure in casi particolari. Tuttavia, tale occasione ha dimostrato la capacità della persona singola garantire al bambino un ambiente stabile ed armonioso. La illegittimità della norma deriva dalla lettura degli art. 2 e 117 Cost, in relazione all’art. 8 della CEDU, che riconoscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Non sorge il diritto a adottare, perché rimane prevalente l’interesse del bambino. Tuttavia, la decisione introduce una opportunità per le persone singole di realizzare il proprio desiderio di genitorialità. Ampliare le potenziali famiglie, anche in considerazione della riduzione numerica delle adozioni, tutela l’interesse dei minori in una ottica di solidarietà internazionale. La sentenza deriva dall’evoluzione interpretativa, in considerazione del mutamento della società e contestualmente alla incriminazione internazionale della gestazione per altri.
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